Berretti – Il Giudice Sportivo ribalta il match di un gara del Girone E (COMUNICATO UFFICIALE N. 81/TB dell Lega Pro del 26 FEBBRAIO).

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 25 Febbraio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22 E 23 FEBBRAIO 2020
GARA PICERNO – BISCEGLIE DEL 22 FEBBRAIO 2020

Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali ed espletati gli opportuni controlli d’ufficio ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva osserva

– che alla gara in oggetto ha partecipato, quale calciatore in distinta per la società Picerno, il giocatore Peluso Rocco il quale, al momento della disputa della gara, non risultava regolarmente tesserato;

– allo stesso veniva comminata dal Direttore di Gara la sanzione dell’ammonizione;

– che, di conseguenza, il giocatore Peluso Rocco ha partecipato alla gara indicata in epigrafe pur non avendo titolo per prendervi parte;

– che, di conseguenza, la società Picerno è passibile della sanzione di cui all’art. 10, comma 6, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva; tanto premesso

d e l i b e r a

– di modificare il risultato conseguito sul campo (3-0) per la gara in oggetto comminando
alla società Picerno la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

– di sanzionare la società Picerno con l’ammenda di € 750,00 (recidiva);

– di confermare la sanzione dell’ammonizione (I INFR) a carico del giocatore Peluso Rocco, a valersi dall’intervenuto perfezionamento del tesseramento dello stesso.